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Dichiarazione Annuale - Agenzia delle Entrate - Scadenza al 30 giugno 2024

L’ufficio Tributi informa tutti i gestori di strutture ricettive che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 29/04/2022, ha approvato il modello di DICHIARAZIONE ANNUALE per l’Imposta di Soggiorno, corredato delle relative istruzioni per la compilazione, da trasmettere entro il 30 giugno ad Agenzia delle Entrate.
L’art.4, comma 1 ter, d. lgs. 23/2011, così come modificato dall’art. 180, d. l. 34/2020 ha infatti attribuito ai gestori di tutte le strutture ricettive la natura di responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e stabilito l’obbligo della dichiarazione annuale.

All’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso operativo il software per la compilazione e trasmissione del modello dichiarativo in oggetto.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente per tutto l’anno d’imposta e per tutte le strutture gestite, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2023, deve essere presentata entro il 30 giugno 2024.


COMPILAZIONE/TRASMISSIONE ATTRAVERSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE - AUTONOMAMENTE

Si accede al software di compilazione accedendo alla propria “Area riservata” dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali SPID al link: Agenzia delle Entrate.

Effettuato l’accesso il servizio è collocato all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”, alla voce “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.  Per la compilazione si invita a consultare le istruzioni ministeriali allegate.
Si riassumono di seguito le principali criticità:

• Nel caso di prima volta che viene compilata e trasmessa la dichiarazione nel riquadro “tipologia di dichiarazione” andrà scelta l’opzione “Nuova dichiarazione”, nel caso un modulo non sia sufficiente perché le strutture gestite sono molte, dopo la prima dichiarazione per le successive si sceglierà l’opzione “dichiarazione multipla”;

• la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per suo conto, da dichiarante diverso dal gestore (rappresentante legale, curatore fallimentare, erede, ecc...nelle istruzioni ministeriali sono elencati i codici da utilizzare) o da intermediario abilitato (commercialista, consulente, CAF, ecc…); nel riquadro “Individuazione del comune e del dichiarante” dovrà essere barrata la casellina “gestore della struttura ricettiva”, ed eventualmente se ricorre l’ipotesi anche la casellina “dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva”;

• per le “locazioni brevi”, locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone/corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento degli stessi; nel riquadro “Individuazione del comune e del dichiarante” dovrà essere barrata la casellina “mediatore della locazione”;

• nel riquadro “Individuazione del Comune e del dichiarante” il codice catastale del Comune di Gradara da indicare è E122;

• se il dichiarante ha più strutture dovrà compilare un modulo per ogni struttura ricettiva, indicando per ognuna l’ubicazione, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale)  oltre alle righe periodiche dei trimestri ove inserirà: "l’ imposta applicata a notte”, “il numero delle presenze a tariffa ordinaria” (paganti) e “numero presenze esenti dall’imposta”.

• nel riquadro “versamenti”, l’ “Importo annuale versato al comune”,  è cumulativo per tutte le strutture dichiarate e dovrà essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si evidenzia che all’interno della dichiarazione, vi sono campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo *) per i quali la mancata compilazione impedisce l’accettazione del modulo.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ATTRAVERSO GLI INTERMEDIARI ABILITATI

La dichiarazione può essere compilata/trasmessa mediante intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegati al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”) e precisamente:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenutidalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

IMPORTANTE

La dichiarazione annuale ad Agenzia delle Entrate è una dichiarazione obbligatoria, la cui omissione/infedeltà è sanzionata ai sensi del citato art. 4, comma 1 ter, con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200%;

La dichiarazione annuale non sostituisce le dichiarazioni previste dal Regolamento comunale;

I dati della dichiarazione telematica saranno acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, messi a disposizione dei Comuni interessati.

Di seguito è disponibile la normativa, il modello dichiarativo ed istruzioni per la compilazione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate 800 90 96 96 (da telefono fisso).

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