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SCIA contestuale alla Comunicazione Unica


Ogni qualvolta la SCIA viene utilizzata per segnalare l'inizio, la variazione, ovvero la cessazione di una attività d'impresa, questa deve essere presentata al Registro delle Imprese unitamente alla Comunicazione Unica, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 5 comma 2 del d.p.r. n. 160/2010 e 9 commi 3 e 4 del D.L  7/2007.

Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica, inoltra la SCIA al S.U.A.P. competente, con i relativi allegati, rilasciando all'utente la consueta "ricevuta di accettazione di comunicazione unica" con gli estremi della avvenuta protocollazione automatica e contenente un sottonumero di protocollo attribuito specificatamente alla pratica SUAP.

Allo scopo è stata implementata una apposita funzione all'interno della procedura STARWEB che consente, in modo semplice ed intuitivo, la allegazione alla Comunicazione Unica di una pratica per il SUAP contenete la SCIA e la documentazione a questa allegata.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente a seguito del rilascio di una ricevuta di ricezione da parte del SUAP o del Registro Imprese.
Nelle more di detto rilascio automatico è valida anche la ricevuta di consegna rilasciata dal provider PEC (art. 6 ultimo capoverso dell'Allegato tecnico al DPR 160/2010).

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