Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Separazioni e divorzio davanti all’avvocato (Art. 6 della Legge n.162/2014)
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa, di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile.
L’accordo da inoltrare al Comune può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: comune.gradara@emarche.it.
Separazioni e divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 della Legge n.162/2014)
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che NON CI SIANO :
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
SEI mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Chi non si trova nelle condizioni sopra indicate deve rivolgersi ad un avvocato.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:
residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
Costo euro16,00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'ufficio di stato civile del comune di Gradara
Referenti e Responsabili:
Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Pacini
Ufficio dello Stato Civile: Dott.ssa Monica Arduini