Gli estratti
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni.
Se il richiedente dell'estratto non è il diretto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta.
Estratti di nascita con generalità dei genitori
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.
Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore.
In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso.
Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
Estratto di nascita plurilingue rilasciato ai sensi della convenzione di Vienna del 1976
Si tratta di un estratto che può essere utilizzato senza legalizzazione o traduzione nei seguenti Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 1976: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia. Possono essere altresì utilizzati in Argentina. Non sono rilasciati per altri Paesi (es. Brasile).
Sono rilasciati alle stesse condizioni della copia integrale.