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La nascita: chi può dichiarare la nascita?

  • Il genitore a cui nasce un bambino deve dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente (vedi sotto).
  • Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore. In assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata.
  • Se i genitori NON sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi oppure la procura del genitore non presente rilasciata  con la forma di atto pubblico, cioè di atto notarile.  Tuttavia può essere resa anche da un solo genitore se è stato effettuato il riconoscimento prenatale di nascituro.

Dove e quando

La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta:

  1. a. presso il Comune di nascita: da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, producendo l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). L'attestazione deve essere consegnata in originale e non può essere restituita.
  2. b. presso il centro di nascita (ospedale, clinica ecc.): da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l'attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in Comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
  3. c. presso il Comune di residenza dei genitori: in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al Comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio di stato civile del proprio Comune di residenza con l'attestazione di nascita. L'attestazione deve essere consegnata in originale e non può essere restituita.

I giorni vanno conteggiati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto l'atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica affinché valuti se sussistano ipotesi di reato e in particolare quella di occultamento di neonato (art. 566 del codice penale).
La dichiarazione di nascita non richiede appuntamento ma si consiglia di contattare i servizi demografici per concordare un orario più adatto ai genitori e in particolar modo alla puerpera.


Nome e cognome

Cittadini italiani

Nome (detto anche prenome)
I genitori possono scegliere liberamente il nome da attribuire ai figli con alcune limitazioni:

È vietato imporre al bambino:

  1.  lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi,
  2.  un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittdinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W.

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieti su riportati, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e, se il  dichiarante persiste nella sua determinazione, l'atto sarà formato, ma sarà data immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini della rettifica da parte del Tribunale. In quella sede il giudice deciderà il nome che spetta al bambino.
Cognome
A seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022, i genitori possono attribuire, in occasione della dichiarazione di nascita o dell'adozione, in alternativa:

  1.  solo il cognome del padre (cognome paterno)
  2.  solo il cognome della madre (cognome materno)
  3.  il cognome paterno seguito da quello materno
  4.  il cognome materno seguito da quello paterno

Se il cognome del genitore che viene attribuito al bambino, da solo o insieme a quello dell'altro genitore, è composto da più elementi, al figlio passa con i tutti i sui elementi, anche se uno dei genitori fosse straniero e in base alla sua legge nazionale trasmettesse solo uno degli elementi, come capita nei paesi di lingua spagnola e portoghese.
•    Es. il padre si chiama Mario Rossi Verdi e la madre si chiama Maria Bianchi Neri e decidono di attribuire il cognome paterno seguito da quello materno, il bambino avrà come cognome "Rossi Verdi Bianchi Neri". Combinazioni che escludano elementi del cognome potranno essere ottenute successivamente solo con il procedimento di cambio del cognome da attivare presso la Prefettura.
Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che " in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”.
L
’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

Cittadini stranieri

  • Quando entrambi i genitori sono cittadini stranieri il nome e il cognome sono stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza.
  • L'atto sarà comunque formato sulla base della dichiarazione del genitore, resa sotto la sua responsabilità.
  • Se in un secondo momento, emergesse che il nome o il cognome non sono quelli che spettano al bambino in base alla legge straniera, i genitori dovranno chiedere la correzione dell'atto all'ufficiale dello stato civile presentando una attestazione del proprio Consolato che certifichi il nome o il cognome corretti.

Cittadinanza del neonato

1.    Il figlio di almeno un genitore italiano è cittadino italiano.
2.    Se invece entrambi i genitori sono cittadini stranieri, l'attribuzione della cittadinanza avverrà secondo le leggi del proprio Stato.
3.    Al bambino di genitori stranieri che non abbiano esibito la prova della sua cittadinanza non potrà essere rilasciata la carta d'identità elettronica
E' importantissimo che i genitori stranieri registrino il proprio figlio non appena possibile presso il proprio Consolato: solo così potranno far valere tutti i diritti del bambino e trovare assistenza in caso di bisogno.
Documentazione necessaria
•    L'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che assistito al parto. Si tratta di un documento che serve esclusivamente alla formazione dell'atto di nascita e che quindi deve essere consegnato in originale e non può essere restituito.
E poi?
•    Dopo la formazione dell'atto di nascita potranno essere rilasciati certificati ed estratti dell'atto di nascita;
•    La formazione dell'atto di nascita viene comunicata al comune di residenza della madre dove il bambino sarà iscritto automaticamente nell'anagrafe (non è possibile iscriverlo subito nel Comune del padre).
•    Al momento dell'iscrizione anagrafica sarà attribuito automaticamente il codice fiscale che sarà spedito a casa del minore a mezzo posta a cura dell'Agenzia delle Entrate.
•    Dopo essere stato registrato in anagrafe al bambino potrà essere rilasciata la carta d'identità, se cittadino italiano;  se cittadino straniero dovrà prima essere documentata la cittadinanza straniera posseduta con l'esibizione del passaporto;
•    Il minore cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve essere inserito nel permesso di soggiorno dei genitori.
Normativa di riferimento 

  • Articoli 231-290, 449-455 del Codice civile
  • Art. 28-49 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Nuovo ordinamento dello stato civile)
  • legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza italiana)
  • Art. 24 legge 31 maggio 1995, n. 218 (Diritto internazionale privato)


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