L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000): rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante, previa istanza scritta.
L’art. 177, comma 3, del d.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.