GIURAMENTO PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
I casi più ricorrenti di acquisto della cittadinanza italiana sono conseguenti al matrimonio con un cittadino italiano (art. 5 L. 91/1992), o per residenza su territorio italiano (art. 9 L. 91/1992). I relativi procedimenti sono istruiti presso la Prefettura del luogo di residenza ed hanno termine con l’adozione del decreto di concessione della cittadinanza.
Il cittadino straniero o comunitario a cui è stato notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana concorda con l'ufficio di stato civile la data del giuramento.
La prestazione del giuramento e la sottoscrizione del relativo atto sancisce la conclusione del procedimento.
Termini del procedimento - Sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza (art. 10 L. 91/1992)
ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA DI STRANIERO NATO IN ITALIA
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
Documenti necessari:
• atto di nascita
• documento di riconoscimento;
• documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano dalla nascita.
Riferimenti normativi
Art. 4 comma 2 della L. 91/92; artt. 1, 3 e 16 del DPR 572/1993;
Circ. n. K69/89 del 18/02//1997 e circ. n. K64.2/12 del 07/11/2007
L’istanza è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo € 250,00: Contributo previsto dall’art. 9 bis della L. 91/92 da versare su indicazione dell’ufficio di stato civile
Descrizione del procedimento
A seguito della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’Ufficiale di stato civile verifica i requisiti.
In caso di esito favorevole, a seguito di dichiarazione resa dall’istante, il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana formalizzata con l’adozione dell’accertamento del Sindaco.
La dichiarazione di volontà deve essere resa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
Il provvedimento di riconoscimento o meno della cittadinanza italiana deve essere adottato entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di eventuale diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana, è ammesso ricorso al tribunale di Pesaro ai sensi dell’art. 95 DPR 396/2000
ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS
Condizioni per presentare la domanda
1. Residenza (dimora abituale) nel Comune di Gradara
L'ufficio dello stato civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Gradara.
L’iscrizione anagrafica di cittadino straniero che voglia presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da cittadino italiano richiede l’esame preventivo della documentazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. Si precisa comunque che si tratta di una esame sommario che non può comportare un approfondito esame dei singoli documenti e non esclude quindi l’eventuale rigetto della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Gradara. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Gradara e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.
Nota bene:
Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Gradara.
L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica) alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica)
1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso
2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen
3. Copia del Codice fiscale
4. Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione) oppure indicazione dei suoi estremi nella dichiarazione di residenza
5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.
Informazioni generali sugli atti che debbono essere presentati.
1. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
2. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1962 oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille»comporta il rigetto dell’istanza.
3. Allo stesso modo anche le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.
4. Le traduzioni debbono essere dichiarati conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioé un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
5. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Visentin, il padre è indicato come Giuseppe Visentin ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Vizentin, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia.
6. Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
3. Documenti obbligatori
• estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio. atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861
• atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
• atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
• certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
• certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
• in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
• autocertificazione di residenza
• Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.
Procedura
Caso a) Il richiedente non è ancora iscritto in anagrafe
E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione: previo appuntamento, l’ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile o di agente munito di mandato di rappresentanza (sarà richiesta copia della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari) con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete che deve accettare per iscritto (nomina e accettazione possono essere contenute sullo stesso documento.
Nota per gli avvocati: la procura alle liti o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.
Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).
L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica. In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica (scaricabile dalla sezione modulistica) alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica:
1. Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso)
2. Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen
3. Copia del Codice fiscale
4. Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione)
5. Fotocopie di TUTTA la documenti documenti che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza. Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.
Caso B) il richiedente è già iscritto in anagrafe
L’istanza è presentata senza la necessità dell'esame preventivo della documentazione.
Istanza
L’istanza è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Devono essere allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e se redatta all'estero opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.
Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti
TERMINI
Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.
Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.
Attenzione! Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza
Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza
Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.
Normativa di riferimento: Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (legge 2 aprile 1865, n. 2215)
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Legge 13 giugno 1912, n. 555
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113