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Cambio di residenza cittadini italiani e stranieri

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, contenuta nell’art. 5 del DL. 9.2.2012 n. 5, convertito in legge 4.4.2012 n. 53 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012. La nuova disciplina si applica alle dichiarazioni anagrafiche riguardanti:
• Il trasferimento di residenza da un altro Comune o dall’Estero;
• Il trasferimento di residenza all’estero;
• La costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza anagrafica;
• Il mutamento nella composizione della famiglia o della convivenza (integrazione, scissione):
• Il cambiamento di abitazione all’interno del Comune.
Modalità di presentazione
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica. L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate dall’asterisco.
Le dichiarazioni, compilate e sottoscritte, possono essere presentate al Comune tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo (via Mancini, 23) oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità:
• lettera raccomandata indirizzata “Comune di Gradara, Ufficio Servizi demografici, Via Mancini 23. 61012 Gradara (PU);
• fax n. 0541-964490,
• invio per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: protocollo@comune.gradara.pu.it;
• invio per posta certificata al seguente indirizzo PEC: comune.gradara@emarche.it
- tramite il portale ANPR
Occorre indicare nell’oggetto: “Dichiarazione anagrafica”.
La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata)deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
• la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale,
• la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente,
• la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Modalità di compilazione
Il cittadino maggiorenne od un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio di residenza riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende una dichiarazione sull'apposito modulo allegato alla presente scheda.
Alla dichiarazione – comunque venga inoltrata – deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente. Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono inoltre sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica ed allegare copia del loro documento d’identità
Si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione risulti non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno con la circolare 27.4.2012 n. 9. Si precisa inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica l’indirizzo di abitazione dovrà essere
indicato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto. In caso di dubbio circa l’indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’Ufficio tecnico per verificarne la correttezza e completezza.
Cittadini stranieri comunitari e non
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007, indicati nell’allegato B, scaricabile dalla presente pagina.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati nell’allegato A, scaricabile dalla presente pagina.
Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.
Effetti della nuova normativa
Come stabilisce la nuova normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune,  il Comune di provenienza provvederà alla cancellazione a seguito della comunicazione che gli perverrà in maniera informatica. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all’accertamento dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione anagrafica (in primo luogo: l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo, o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
• nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
• nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione, dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
• nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

Altre informazioni

Vincoli affettivi: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pertanto in occasione della dichiarazione di residenza gli interessati, quando legati da vincoli affettivi, devono rendere apposita dichiarazione per costituire una unica famiglia anagrafica (art. 4 d.P.R. 30/05/1989 n. 223).  
Convivenze di Fatto: Con legge 20 maggio 2016 n. 76 è stata prevista la possibilità per le coppie maggiorenni coabitanti ed unite stabilmente da legami affettivi e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (anche con persone terze), di costituire una “convivenza di fatto” rendendo una specifica dichiarazione in tal senso all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.
La nuova normativa, che si applica sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, elenca gli effetti giuridici che scaturiscono dalla "reciproca assistenza morale e materiale" tra i conviventi riconoscendo reciproche tutele (un estratto normativo è stato riportato in calce unitamente alla relativa modulistica).
Inoltre, una volta costituita la convivenza di fatto, gli stessi POSSONO (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.
Aggiornamento dei libretti di circolazione: Il Comune di residenza trasmette per via telematica al competente ufficio centrale della Motorizzazione Civile notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza o cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune per l’aggiornamento dei documenti di circolazione (art. 166 c. 13 del Codice della Strada).
Lotta all’occupazione abusiva di immobili: Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto è necessario documentare/dichiarare il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare (art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con legge 23/05/2014 n. 80).
Pertanto, al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, la regolarità del titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione o sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
(la modulistica in esame è allegata al modello di dichiarazione di residenza in calce)




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